Comunità energetiche

Unire l’energia per condividere insieme

Scopri di più!

Definizione e criteri di utilizzo

La comunità energetica è un soggetto giuridico senza scopo di lucro costituito da cittadini, imprese, enti locali, territoriali e pubbliche amministrazioni che collaborano tra loro per produrre, consumare e vendere energia: obiettivo è quello di generare benefici ambientali, sociali e di risparmio economico tra i membri e nel territorio in cui operano.

Scopri questa configurazione

I requisiti

Per costituire una CER (Comunità Energetica Rinnovabile) occorre soddisfare specifici requisiti:

  • SOGGETTI

    La configurazione coinvolge clienti finali e/o produttori con punti di connessione sottesi alla stessa cabina primaria e appartenenti alla medesima zona di mercato

  • POTERI DI CONTROLLO

    Il controllo della CER spetta a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, secondo quanto stabilito dalla normativa

  • MISSIONE

    Le comunità energetiche rinnovabili nascono per generare benefici ambientali, sociali e produrre risparmi economici prima che profitti finanziari.

  • ATTIVITÀ

    La CER può produrre energia elettrica e termica a partire da fonti rinnovabili, promuovere interventi integrati di efficienza energetica, offrire servizi di flessibilità e di  ricarica dei veicoli elettrici.

  • ADESIONE

    Possono aderire a una CER i clienti finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili

Scopri la normativa

CONFIGURAZIONI AFFERENTI ALLA CLASSE

FONTI DI GENERAZIONE

TIPOLOGIA DI UTENTI

REFERENTE

SCHEDA TECNICA

Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (art. 31, dlgs.199/21)

Rinnovabili

Clienti finali, produttori. Gli impianti possono essere gestiti da soggetti diversi dalla comunità, purché in relazione all’energia immessa, gli impianti di produzione siano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità

Cliente finale o legale rappresentante (**)

Scarica la Scheda Tecnica

Comunità energetica dei cittadini (art. 3, comma 3, dlgs. 210/21)

Tutte

Clienti finali, produttori. Gli impianti possono essere gestiti da soggetti diversi dalla comunità, purché in relazione all’energia immessa, gli impianti di produzione siano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità

Cliente finale o legale rappresentante (**)

Scarica la Scheda Tecnica

(*) impianti di produzione entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 o già annessi a comunità energetiche ai sensi della Legge 8/2020. Sono ammessi anche impianti di produzione entrati in esercizio prima del 15 dicembre 2021 purché la loro potenza non superi il 30% del totale complessivo della comunità.

Richiedi una consulenza
personalizzata

Sede Legale

Via R. Rubattino 54
20134 Milano, Italia

Telefono
+39 023992.1

PEC
rse@legalmail.it

Leggi l'informativa completa